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Uscita / libero passaggio

Le persone assicurate, che escono da un istituto di previdenza (cambio di datore di lavoro) prima dell’insorgere di un caso di previdenza (vecchiaia, decesso o invalidità), hanno diritto alla prestazione di libero passaggio.

Base per il calcolo delle prestazioni di libero passaggio è la Legge federale sul libero passaggio (LFLP). Questa legge vale per tutti gli istituti di previdenza che erogano prestazioni di vecchiaia, decesso o invalidità. Obiettivo della legge sul libero passaggio è mantenere la protezione previdenziale acquisita da una persona assicurata.

Nell’ambito dell’assicurazione minima, la persona assicurata ha diritto a:

  • tutti i contributi di risparmio versati (sia dal datore di lavoro, sia dal dipendente)
  • tutti i versamenti effettuati a titolo personale
  • tutti i versamenti effettuati da parte del datore di lavoro o della fondazione
  • tutti gli interessi maturati

Mantenimento della protezione previdenziale
La prestazione di libero passaggio dell’assicurato deve essere mantenuta ai fini della previdenza professionale. La Previdenza RUAG trasferisce l’avere di libero passaggio della persona assicurata
a) normalmente al nuovo istituto di previdenza del prossimo datore di lavoro (art. 3 LFLP)
b) se l’assicurato non inizia un nuovo impiego in tempi brevi (art. 4 LFLP),
- ad una banca che apre per l’assicurato un conto di libero passaggio oppure
- ad una società di assicurazioni sulla vita, se l’assicurato preferisce una polizza di libero passaggio

Se l’assicurato non ha un nuovo datore di lavoro oppure è iscritto all’assicurazione disoccupazione, può, a patto di determinate condizioni, assicurarsi facoltativamente presso la Fondazione Istituto collettore LPP. L’apposito opuscolo informativo fornisce maggiori informazioni.

Eccezioni alla protezione previdenziale
Ai sensi dell’art. 5 LFLP, l’assicurato può esigere il pagamento in contanti (pagamento sul proprio conto privato) nei seguenti casi:
a) lascia definitivamente la Svizzera,
b) comincia un’attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria,
c) l’importo della prestazione d’uscita è inferiore all’importo annuo dei suoi contributi (percentuale a carico del dipendente).

Persone coniugate o conviventi in unione domestica registrata: il coniuge, risp. il partner registrato, deve acconsentire per iscritto al pagamento in contanti.

Pagamento in caso di trasferimento all’estero (UE/AELS)
La conseguenza principale del diritto comunitario sulla previdenza professionale è la restrizione al pagamento in contanti in caso di trasferimento all’estero. Secondo il diritto comunitario infatti, al termine dell’assicurazione obbligatoria in uno Stato, il rimborso dei contributi non è ammesso se la persona continua ad essere assoggettata all’assicurazione obbligatoria in un altro stato membro dell’UE.

Se l’avere di previdenza cui ha diritto una persona deriva in parte dalla previdenza obbligatoria e in parte dalla previdenza sovraobbligatoria, la restrizione si riferisce unicamente alla prestazione della previdenza obbligatoria. Se una sola delle suddette condizioni non è adempiuta, l’intero avere può essere riscosso in contanti alla partenza per l’estero.

Se il pagamento in contanti non è possibile, l’avere rimane in Svizzera su un conto bloccato (conto di libero passaggio o polizza di libero passaggio). L’avere della previdenza professionale viene pagato all’interessato al compimento dell’età ordinaria di pensionamento o al più presto cinque anni prima. L’avere della previdenza professionale non viene trasferito all’assicurazione sociale estera.