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Beneficiari di rendita con domicilio all'estero

Ritenuta alla fonte per beneficiari di rendita con domicilio all'estero

Le casse pensioni hanno l’obbligo di detrarre un’imposta diretta (alla fonte) a determinate categorie di persone per poi versarla all’autorità fiscale competente.

L’imposta alla fonte si applica ai beneficiari di rendita che

  • percepiscono la rendita dal 2° pilastro e persone alle quali viene versata una prestazione in capitale dal 2° pilastro;
  • percepiscono la rendita da un ente assicurativo con sede nel Canton Berna a seguito di un precedente rapporto di lavoro pubblico;
  • al momento del versamento non hanno (più) il domicilio fiscale in Svizzera. Determinante a tal fine è la data della notifica di partenza.

L’obbligo di detrarre l’imposta alla fonte vige anche se le prestazioni vengono versate su un conto svizzero. Una persona può essere esonerata dall’imposta alla fonte se

  • vive in un paese che ha sottoscritto una convenzione sulla doppia imposizione con la Svizzera con le relative condizioni. Detta convenzione evita che lo stesso reddito o patrimonio sia soggetto a imposta in due stati;
  • la rendita (totale per anno civile) ammonta a meno di CHF 1000.– e la prestazione in capitale a meno di CHF 5000.– (totale per anno civile).

L’imposta alla fonte per le rendite del 2° pilastro ammonta al 10% delle prestazioni lorde.

Comunicazione tempestiva del nuovo domicilio!

Livica è responsabile per il versamento dell’imposta alla fonte di prestazioni imponibili. Siamo tenuti per legge ai chiarimenti necessari per una corretta riscossione dell’imposta. Per adempiere questo obbligo, eseguiamo il controllo periodico del domicilio. Se dal controllo risulta che una persona beneficiaria di una rendita ha trasferito il domicilio all’estero senza avercelo comunicato, la rendita viene temporaneamente decurtata in modo automatico. La decurtazione della rendita inizia dopo che abbiamo preso atto del fatto che la persona in questione risiede all’estero. Oltre l'importo dell'imposta alla fonte dovuto, accumulatosi dal trasferimento all'estero alla relativa presa di conoscenza, viene trattenuto anche l'importo dell'imposta alla fonte ordinario che successivamente verrà detratto mensilmente dal versamento della rendita.

Rendiamo attenti sul fatto che il mancato versamento dell'imposta alla fonte, per dolo o per negligenza, può configurarsi come reato di evasione fiscale. Pertanto, per Livica è indispensabile che, in caso di trasferimento all'estero o cambio di domicilio all'estero, il nuovo comune di residenza attesti per iscritto l'avvenuto cambio di residenza entro 10 giorni dalla data del trasferimento.

Vive all’esterno e non ci ha ancora comunicato il suo nuovo indirizzo?
Allora provveda tempestivamente! Grazie!