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Invalidità

È considerata invalidità l’incapacità al guadagno (parziale o totale) presumibilmente permanente o di lunga durata.

Per il riconoscimento dell’invalidità e la definizione del grado d’invalidità è determinante la decisione dell’assicurazione federale per l’invalidità (AI federale).

Grado d'invalidità (AI federale) Diritto alla rendita d'invalidità
inferiore al 25% nessun diritto
dal 25% al 40% 25% quota percentuale
41% 27.5% quota percentuale
42% 30% quota percentuale
43% 32.5% quota percentuale
44% 35% quota percentuale
45% 37.5% quota percentuale
46% 40% quota percentuale
47% 42.5% quota percentuale
48% 45% quota percentuale
49% 47.5% quota percentuale
50% - 69% la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità
dal 70% rendita intera

In caso di modifica del grado d’invalidità della AI, il diritto alla rendita AI viene adeguato corrispondentemente.

Diritto a prestazioni d’invalidità
Ha diritto ad una rendita d’invalidità l’assicurato che non ha ancora raggiunto l’età di pensionamento. Il diritto alla rendita d’invalidità ha inizio con il riconoscimento dell’invalidità da parte dell’AI federale. Il versamento della rendita d’invalidità è rimandato al 1° giorno del mese successivo al mancato versamento continuato del salario, risp. all’estinzione del diritto alla prestazione di indennizzo salariale (p.es. indennità giornaliera per malattia o dell’AI).

La rendita d’invalidità viene corrisposta fino al decesso dell’assicurato o fino al venir meno della condizione d’invalidità stessa.

Prestazioni d’invalidità
L’ammontare della rendita d’invalidità intera corrisponde alla rendita di vecchiaia proiettata all’età di 65 anni (per uomini e donne). Il calcolo di questa rendita avviene in due fasi: Stima dell’avere di vecchiaia proiettato all’età di 65 anni:

  • all’avere di vecchiaia disponibile, retribuito con interessi fino all’età di 65 anni, vengono aggiunti i futuri accrediti di vecchiaia fino all’età di 65 anni.
  • Calcolo della rendita di vecchiaia proiettata all’età di 65 anni: l’avere di vecchiaia proiettato, moltiplicato per il tasso di conversione all’età di 65 anni, dà la rendita di vecchiaia proiettata, risp. la rendita vitalizia d’invalidità.

Se la rendita intera d’invalidità così calcolata non raggiunge il 60% del salario assicurato, la persona ha diritto ad una rendita d’invalidità completiva, che decade al compimento del 65° anno di età (per uomini e donne).

Le persone che percepiscono una rendita d’invalidità hanno diritto ad una rendita per figli d’invalidi per ogni figlio che in caso di loro decesso potrebbe far valere il diritto ad una rendita per orfani. Per ogni figlio, la rendita annua per figli d’invalidi ammonta ad 1⁄6 della rendita d’invalidità in corso.