PREVIDENZA ATTUALITÀ
Situazione finanziaria
Il Consiglio di fondazione ha appreso con piacere che l’andamento dei
mercati finanziari nel corso del 2012 è stato soddisfacente. A fine
novembre 2012 la Previdenza RUAG con i suoi investimenti ha ottenuto il
rendimento stimato del 6.7% con conseguente sviluppo positivo del grado
di copertura, il quale se a fine 2011 con il 100.8% era appena nel campo positivo, a fine novembre 2012 risultava come stimato al 105.6%. Con la retribuzione d’interessi sugli averi di vecchiaia al tasso minimo LPP
dell’1,5% raggiungerà il 104.7% circa. La riserva per fluttuazione di
valore aumenta quindi dai circa CHF 12 Mio. di inizio anno a più di CHF
70 Mio., ma la capacità di rischio della Previdenza RUAG rimane
limitata.
Retribuzione interessi 2012 e tasso d’interesse da applicare nel 2013
Il tasso d’interesse per l’anno in corso viene stabilito a fine anno,
con il vantaggio che la decisione potrà essere presa conoscendo la
situazione finanziaria e la redditività ottenuta. Come direttiva vale la raccomandazione proposta dal Consiglio di fondazione nel 2008, ovvero:
con un grado di copertura tra il 100% e il 105% retribuire gli averi di
vecchiaia con un tasso d’interesse tra lo 0% e il tasso minimo LPP (2012 = 1.5%). Il Consiglio di fondazione ha deciso la retribuzione
d’interessi sugli averi di vecchiaia 2012 con il tasso minimo LPP pari
all’1.5%.
Per gli avvenimenti dell’anno, come uscite e pensionamenti del prossimo anno, deve tuttavia essere stabilito un tasso d’interesse da applicare
durante l’anno, che per il 2013 ammonta all’1.0%.
Deduzione di coordinamento dall’1.1.2013
Poiché le rendite AVS/AI a seguito dell’andamento economico vengono
adeguate dello 0.86% dal 1° gennaio 2013, anche l’importo di
coordinamento viene aumentato della stessa misura, più precisamente di
CHF 210 dagli attuali CHF 24'360 a CHF 24'570. L’adeguamento, seppur non obbligatorio per la Previdenza RUAG, è consigliabile ed è perciò stato
approvato dal Consiglio di fondazione.
Per le persone assicurate finora il salario assicurato non viene
diminuito, ma rimane allo stato raggiunto finché l’aumento completo
dell'importo di coordinamento (+ 0.86% risp. CHF 210) non viene
compensato dagli aumenti di salario. Questa regola garantisce il maggior salario assicurato, anche nel caso in cui l’aumento di salario dovesse
risultare inferiore all’aumento dell’importo di coordinamento.